Art. 9 · Agente di sicurezza del porto

Art. 9

Agente di sicurezza del porto

In vigore dal 26 ott 2005
Agente di sicurezza del porto 1.   In ogni porto lo Stato membro interessato approva un agente di sicurezza del porto. Ciascun porto dispone, ove possibile, di un agente di sicurezza distinto, ma, se del caso, può condividere lo stesso agente di sicurezza. 2.   Gli agenti di sicurezza dei porti fungono da punti di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale. 3.   Quando l’agente di sicurezza del porto e l’agente (o gli agenti) di sicurezza dell’impianto portuale o degli impianti portuali di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 non sono la stessa persona, essi agiscono in stretta collaborazione fra loro.
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