Art. 4
Coordinamento con le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004
In vigore dal 26 ott 2005
Coordinamento con le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004
Gli Stati membri garantiscono lo stretto coordinamento fra le misure di sicurezza dei porti introdotte dalla presente direttiva e quelle adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004.
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