Art. 4 · Coordinamento con le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004

Art. 4

Coordinamento con le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004

In vigore dal 26 ott 2005
Coordinamento con le misure adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 Gli Stati membri garantiscono lo stretto coordinamento fra le misure di sicurezza dei porti introdotte dalla presente direttiva e quelle adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:65:oj#art-4