Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 26 ott 2005
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1. «porto», una specifica area terrestre e marittima con confini definiti dallo Stato membro in cui il porto è situato, comprendente impianti e attrezzature intesi ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo; 2. «interfaccia nave/porto», le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave; 3. «impianto portuale», un luogo in cui avviene l’interfaccia nave/porto. Comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio, le aree di accosto dal mare, secondo i casi; 4. «punto di contatto per la sicurezza del porto», l’organismo nominato da ogni Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri per l’attuazione, il controllo e l’informazione sull’applicazione delle misure di sicurezza dei porti di cui alla presente direttiva; 5. «Autorità di sicurezza del porto», l’autorità responsabile per le questioni di sicurezza in un dato porto.
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