Art. 11
Organismo di sicurezza riconosciuto
In vigore dal 26 ott 2005
Organismo di sicurezza riconosciuto
Gli Stati membri possono designare organismi di sicurezza riconosciuti per i fini specificati nella presente direttiva. Gli organismi di sicurezza riconosciuti soddisfano le condizioni di cui all’allegato IV.
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