Art. 6
Valutazione preliminare del costruttore
In vigore dal 26 ott 2005
Valutazione preliminare del costruttore
1. Gli Stati membri non rilasciano alcuna omologazione senza prima accertarsi che il costruttore abbia attuato disposizioni e procedure, ai sensi dell’allegato IV, punto 3, per gestire correttamente gli aspetti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità di cui alla presente direttiva. Una volta effettuata questa valutazione preliminare, si rilascerà al costruttore un certificato di conformità all’allegato IV («certificato di conformità»).
2. Nell’ambito della valutazione preliminare del costruttore, gli Stati membri assicurano che i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.
La Commissione, ai sensi della procedura di cui all’, definisce le norme dettagliate richieste per la verifica della conformità con il presente disposto.
3. Ai fini del paragrafo 1, il costruttore deve raccomandare una strategia finalizzata alla demolizione, al riuso di componenti, al riciclaggio e al recupero dei materiali. Essa si fonda su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo all’atto della domanda di omologazione.
4. Gli Stati membri nominano un organo competente, ai sensi dell’allegato IV, punto 2, che effettua la valutazione preliminare del costruttore e rilascia il certificato di conformità.
5. Il certificato di conformità, corredato di un’adeguata documentazione, descrive la strategia raccomandata dal costruttore. L’organo competente fa uso del modello di cui all’appendice dell’allegato IV.
6. Il certificato di conformità è valido per almeno due anni a decorrere dalla data del suo rilascio, prima che vengano effettuati nuovi controlli.
7. Il costruttore informa l’organo competente di qualsiasi cambiamento significativo che influisca sulla pertinenza del certificato di conformità. L’organo competente, consultato il costruttore, decide se siano necessari nuovi controlli.
8. Alla fine del periodo di validità del certificato di conformità, l’organo competente rilascia un nuovo certificato di conformità o ne estende la validità per altri due anni. L’organo competente rilascia un nuovo certificato se sono stati portati alla sua attenzione cambiamenti significativi.
Storico versioni
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