Art. 5 · Norme di omologazione

Art. 5

Norme di omologazione

In vigore dal 26 ott 2005
Norme di omologazione 1.   Gli Stati membri rilasciano, a seconda del caso, l’omologazione CE o nazionale, riguardo alla riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, solo ai tipi di veicolo che rispondono ai requisiti della presente direttiva. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il costruttore fornisce all’autorità di omologazione le informazioni tecniche dettagliate necessarie ai calcoli e ai controlli di cui all’allegato I, riguardanti la natura dei materiali usati nella costruzione del veicolo e dei suoi componenti. Se tali informazioni sono coperte da diritti di proprietà intellettuale o costituiscono tecnologia specifica del costruttore o dei suoi fornitori, il costruttore o i suoi fornitori forniscono informazioni sufficienti per effettuare correttamente tali calcoli. 3.   Ai fini della domanda di omologazione CE del veicolo, ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri fanno sì che, in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, il costruttore usi il modello di documento informativo di cui all’allegato II della presente direttiva. 4.   Per il rilascio di un’omologazione CE ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, l’autorità di omologazione fa uso del modello di certificato d’omologazione CE di cui all’allegato III.
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