Art. 4 · Definizioni

Art. 4

Definizioni

In vigore dal 26 ott 2005
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: 1. «veicolo» significa un veicolo a motore; 2. «componente» significa qualsiasi parte, o gruppo assemblato di parti, incluso in un veicolo al momento della sua produzione ed indica anche i componenti e le unità tecniche distinti definiti all’ della direttiva 70/156/CEE; 3. «tipo di veicolo» significa il tipo di un veicolo definito nella sezione B, punti 1 e 3, dell’allegato II alla direttiva 70/156/CEE; 4. «veicolo fuori uso» indica un veicolo definito all’, punto 2), della direttiva 2000/53/CE; 5. «veicolo di riferimento» indica la versione di un tipo di veicolo che l’autorità di omologazione, previa consultazione del costruttore e conformemente ai criteri di cui all’allegato I, ritiene essere la più problematica a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità; 6. «veicolo costruito in più fasi» indica un veicolo prodotto con un processo di costruzione in più fasi; 7. «veicolo di base» indica un veicolo definito all’, quarto trattino, della direttiva 70/156/CEE, usato nella fase iniziale di una costruzione in più fasi; 8. «costruzione in più fasi» indica il processo con cui un veicolo è prodotto in più fasi aggiungendo componenti a un veicolo di base o modificando tali componenti; 9. «riuso» indica la riutilizzazione definita all’, punto 6), della direttiva 2000/53/CE; 10. «riciclo» indica il riciclaggio definito nell’, punto 7), prima frase, della direttiva 2000/53/CE; 11. «recupero di energia» indica il recupero di energia definito nell’, punto 7), seconda frase, della direttiva 2000/53/CE; 12. «recupero» indica il recupero definito nell’, punto 8), della direttiva 2000/53/CE; 13. «riutilizzabilità» indica il potenziale di riuso di componenti tolti a veicoli fuori uso; 14. «riciclabilità» indica il potenziale di riciclo di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso; 15. «recuperabilità» indica il potenziale di recupero di componenti o materiali tolti a veicoli fuori uso; 16. «quota di riciclabilità di un veicolo (Rcyc)» indica la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e riciclabile; 17. «quota di recuperabilità di un veicolo (Rcov)» indica la percentuale della massa di un veicolo nuovo, potenzialmente riutilizzabile e recuperabile; 18. «strategia» significa progetto su vasta scala consistente in azioni coordinate e accorgimenti tecnici relativi alla demolizione, frantumazione o simili, al riciclo e recupero di materiali per fissare le quote di riciclabilità e recuperabilità previste di un veicolo già al momento del suo progetto; 19. «massa» significa la massa del veicolo in ordine di marcia definito nell’allegato I, punto 2.6, della direttiva 70/156/CEE, escluso il conducente, la cui massa è data in 75 kg; 20. «organo competente» indica l’ente, ad esempio un servizio tecnico o altro organo esistente, incaricato da uno Stato membro di effettuare una valutazione preliminare del costruttore e rilasciare un certificato di conformità, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva. L’organo competente può essere l’autorità di omologazione, purché la sua competenza in materia sia opportunamente documentata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:64:oj#art-4