Art. 3 · Esenzioni

Art. 3

Esenzioni

In vigore dal 26 ott 2005
Esenzioni Senza pregiudicare quanto previsto all’, la presente direttiva non si applica: a) ai veicoli speciali definiti nell’allegato II, sezione A, punto 5, della direttiva 70/156/CEE; b) ai veicoli costruiti in più fasi della categoria N1, se il veicolo di base è conforme alla presente direttiva; c) ai veicoli prodotti in piccola serie di cui all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/156/CEE.
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