Art. 3
Esenzioni
In vigore dal 26 ott 2005
Esenzioni
Senza pregiudicare quanto previsto all’, la presente direttiva non si applica:
a)
ai veicoli speciali definiti nell’allegato II, sezione A, punto 5, della direttiva 70/156/CEE;
b)
ai veicoli costruiti in più fasi della categoria N1, se il veicolo di base è conforme alla presente direttiva;
c)
ai veicoli prodotti in piccola serie di cui all’, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/156/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:64:oj#art-3