Art. 2 · Campo d’applicazione

Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 26 ott 2005
Campo d’applicazione La presente direttiva si applica ai veicoli delle categorie M1 ed N1, definiti nell’allegato II, sezione A, della direttiva 70/156/CEE e ai componenti nuovi o riutilizzati di tali veicoli.
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