Art. 41

Art. 41

In vigore dal 26 ott 2005
1.   La Commissione è assistita da un comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in seguito denominato «il comitato». 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa e a condizione che le misure di esecuzione adottate secondo la presente procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva. Il termine di cui all', paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno. 4.   Fatte salve le misure di attuazione già adottate, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda l'adozione di norme tecniche e decisioni secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa per quattro anni successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, rivederle prima della scadenza del periodo di quattro anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:60:oj#art-41