Art. 40

Art. 40

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, le seguenti misure di attuazione: a) chiarimento degli aspetti tecnici delle definizioni di cui all', paragrafo 2, lettere a) e d), e paragrafi 6,7, 8, 9 e 10; b) adozione di criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all', paragrafi 2 e 5; c) adozione di criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all'; d) fissazione di criteri tecnici per valutare se, a norma dell', paragrafo 2, sia giustificato non applicare la presente direttiva a determinate persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata. 2.   In ogni caso, la Commissione adotta le prime misure di attuazione per dare effetto al paragrafo 1, lettere b) e d), entro il 15 giugno 2006. 3.   La Commissione adegua, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, gli importi di cui all', paragrafo 1, punto 3), lettera e), all', lettera b), all', paragrafo 1, e all', paragrafo 5, lettere a) e d), tenendo conto della normativa comunitaria, degli sviluppi economici e delle modifiche dei parametri internazionali. 4.   Qualora la Commissione rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1 o 2, all', paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo o dell', paragrafo 1, lettera b) o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all', paragrafo 1, primo comma, essa adotta una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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