Art. 4
In vigore dal 26 ott 2005
1. Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all', paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
2. Qualora uno Stato membro decida di estendere le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese ulteriori rispetto a quelle di cui all', paragrafo 1, ne informa la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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