Art. 36

Art. 36

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Gli Stati membri prevedono che gli uffici di cambio ed i prestatori di servizi relativi a società e trust debbano ottenere un'autorizzazione o essere registrati e che le case da gioco debbano ottenere un'autorizzazione per poter esercitare legalmente la loro attività. Fatta salva la futura normativa comunitaria, gli Stati membri prevedono che le imprese di trasferimento di fondi ottengano un'autorizzazione o siano registrate per poter esercitare legalmente la loro attività. 2.   Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di rifiutare l'autorizzazione o la registrazione dei soggetti di cui al paragrafo 1 se non sono convinte della competenza e dell'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti o dei loro titolari economici.
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