Art. 33
In vigore dal 26 ott 2005
1. Gli Stati membri assicurano di essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.
2. Tali statistiche riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'UIF ed il seguito dato a tali segnalazioni, nonché, su base annuale, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati.
3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione di una revisione consolidata delle loro relazioni statistiche.
Storico versioni
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