Art. 30

Art. 30

In vigore dal 26 ott 2005
Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di conservare i documenti e le informazioni seguenti affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente, in conformità del diritto nazionale: a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine del rapporto d'affari con il loro cliente; b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o dalla cessazione del rapporto d'affari.
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