Art. 25

Art. 25

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all' informino prontamente l'UIF qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fatti che potrebbero essere correlati a riciclaggio o finanziamento del terrorismo. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino l'UIF qualora vengano a conoscenza di fatti che possano essere correlati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.
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