Art. 24

Art. 24

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di astenersi dall'eseguire le operazioni che sanno o sospettano abbiano una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo prima di avere completato l'azione necessaria a norma dell', paragrafo 1, lettera a). In conformità della legislazione degli Stati membri, si può impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione. 2.   Qualora si sospetti che l'operazione in questione dia luogo a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di tale operazione, gli enti e le persone di cui trattasi informano l'UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.
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