Art. 23

Art. 23

In vigore dal 26 ott 2005
1.   In deroga all', paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all', paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri possono designare un idoneo organismo di autoregolamentazione della professione in questione come autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo dell'UIF. Fatto salvo il paragrafo 2, l'organismo di autoregolamentazione designato trasmette in questi casi le informazioni all'UIF, tempestivamente e senza alcun filtro. 2.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui all', paragrafo 1 ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
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