Art. 22

Art. 22

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva e, se del caso, ai loro amministratori e dipendenti di collaborare pienamente: a) informando prontamente l'UIF, di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; b) fornendo prontamente all'UIF, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure di cui alla legislazione vigente. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure di cui all'.
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