Art. 21
In vigore dal 26 ott 2005
1. Ciascuno Stato membro istituisce una UIF per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
2. L'UIF è un'unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e nella misura consentita di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio, un possibile finanziamento del terrorismo o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Ad essa vengono fornite le risorse adeguate per espletare i propri compiti.
3. Gli Stati membri garantiscono che l'UIF abbia accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato.
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