Art. 21

Art. 21

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Ciascuno Stato membro istituisce una UIF per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo 2.   L'UIF è un'unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e nella misura consentita di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio, un possibile finanziamento del terrorismo o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Ad essa vengono fornite le risorse adeguate per espletare i propri compiti. 3.   Gli Stati membri garantiscono che l'UIF abbia accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:60:oj#art-21