Art. 19

Art. 19

In vigore dal 26 ott 2005
La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell'ente o della persona soggetti alla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:60:oj#art-19