Art. 17

Art. 17

In vigore dal 26 ott 2005
Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell', paragrafo 4, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva di ricorrere a soggetti terzi del paese terzo in questione per l'assolvimento degli obblighi di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c).
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