Art. 16

Art. 16

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Ai fini della presente sezione, si intendono per «terzi» gli enti o le persone enumerati nell', o enti e persone equivalenti situati in un paese terzo, che soddisfino le condizioni seguenti: a) siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; b) applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva secondo il capo V, sezione 2, o siano situati in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva. 2.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).
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