Art. 15

Art. 15

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, agli enti creditizi e finanziari di cui all', paragrafo 1, punti 1) o 2) situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all', paragrafo 1, situati sul suo territorio, di riconoscere ed accettare, ai sensi delle disposizioni di cui all', i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva da un ente di cui all', paragrafo 1, punti 1) o 2) in un altro Stato membro - fatta eccezione per gli uffici dei cambiavalute e le imprese di trasferimento di fondi - e che soddisfano i requisiti di cui agli , anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto. 2.   Nei casi in cui uno Stato membro permette che si faccia ricorso, quali terzi, a livello nazionale, agli uffici dei cambiavalute e alle imprese di trasferimento di fondi di cui all', punto 2), lettera a), situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali uffici dei cambiavalute e imprese di trasferimento di fondi di riconoscere ed accettare, a norma dell', i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva dalla stessa categoria di enti che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e che soddisfino i requisiti di cui agli , anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto. 3.   Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, alle persone di cui all', paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c) situate sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali persone di riconoscere ed accettare, a norma dell', i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva da una persona di cui all', paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c) che è situata nel territorio di un altro Stato membro e soddisfa i requisiti di cui agli , anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:60:oj#art-15