Art. 14
In vigore dal 26 ott 2005
Gli Stati membri possono permettere agli enti ed alle persone soggetti alla presente direttiva di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva che ricorrono a terzi.
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