Art. 13

Art. 13

In vigore dal 26 ott 2005
1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare, oltre agli obblighi di cui agli e all', paragrafo 6, obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e comunque nei casi indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 e in altre situazioni che presentano un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che soddisfano i criteri tecnici definiti a norma dell', paragrafo 1, lettera c). 2.   Quando il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, gli Stati membri impongono a tali enti e persone di adottare misure specifiche ed adeguate per compensare il rischio più elevato, ad esempio applicando una o più fra le misure indicate in appresso: a) garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari; b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere di una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla presente direttiva; c) garantire che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. 3.   In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di paesi terzi, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi: a) di raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto; b) di valutare i controlli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo applicati dall'ente corrispondente; c) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di aprire nuovi conti di corrispondenza; d) di precisare per iscritto le rispettive responsabilità di ogni ente; e) per quanto riguarda i conti di passaggio («payable-through accounts»), di assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti aventi un accesso diretto a tali conti ed abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi all'ente controparte. 4.   Per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo, gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva: a) di disporre di adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; b) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti; c) di adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione; d) di assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari. 5.   Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo e richiedono agli enti creditizi di adottare misure atte a garantire che non vengano aperti o mantenuti conti di corrispondenza con una banca che consenta notoriamente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti. 6.   Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva prestino un'attenzione particolare a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e che essi adottino le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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