Art. 12

Art. 12

In vigore dal 26 ott 2005
Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell', paragrafo 4, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti a norma dell', paragrafo 1, lettera b).
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