Art. 11

Art. 11

In vigore dal 26 ott 2005
1.   In deroga all', lettere a), b) e d), all' e all', paragrafo 1, gli enti e le persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di cui a detti articoli se il cliente è un ente creditizio o finanziario soggetto alla presente direttiva, oppure un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi. 2.   In deroga all', lettere a), b) e d), all' e all', paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione: a) alle società quotate i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri e alle società quotate di paesi terzi che sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria; b) ai titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull'identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi; c) alle autorità pubbliche nazionali; o a qualunque altro cliente caratterizzato da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell', paragrafo 1, lettera b). 3.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se il cliente possa beneficiare di un'esenzione menzionata in tali paragrafi. 4.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 o in altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti a norma dell', paragrafo 1, lettera b). 5.   In deroga all', lettere a), b) e d), all' e all', paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione: a) ai contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1 000 EUR o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2 500 EUR; b) ai contratti di assicurazione-pensione, a condizione che essi non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito; c) ai regimi di pensione o sistemi simili che versino prestazioni di pensione ai dipendenti, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal salario e le cui regole non permettano ai beneficiari di trasferire i propri diritti; d) alla moneta elettronica quale definita nell', paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (16), nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell' della direttiva 2000/46/CE; o a qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell', paragrafo 1, lettera b).
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