Art. 6 · Pubblicazione

Art. 6

Pubblicazione

In vigore dal 26 ott 2005
Pubblicazione 1.   Il progetto comune di fusione transfrontaliera è pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, a norma dell’ della direttiva 68/151/CEE, al più tardi un mese prima dell’assemblea generale che deve decidere al riguardo. 2.   Per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e fatti salvi altri requisiti imposti dallo Stato membro alla cui legislazione la società è soggetta, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dello Stato membro in questione le seguenti indicazioni: a) la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione; b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e il loro numero di iscrizione in tale registro; c) l’indicazione, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, delle modalità d’esercizio dei diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza delle società che partecipano alla fusione, nonché l’indirizzo presso il quale si possono ottenere gratuitamente informazioni esaurienti su tali modalità.
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