Art. 18
Riesame
In vigore dal 26 ott 2005
Riesame
Cinque anni dopo la data stabilita all’, primo comma, la Commissione riesamina la presente direttiva in base all’esperienza acquisita nell’applicazione della medesima e, se necessario, propone una modifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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