Art. 4
In vigore dal 20 ott 2005
La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:
1)
Nell'allegato II sono aggiunte, conformemente all'allegato V della presente direttiva, le colonne relative a: bromoxynil, clorprofam, dimethenamid-P, flazasulfuron, flurtamone, ioxinyl, mepanipyrim, propoxycarbazone, pyraclostrobin, quinoxyfen, trimethylsulfonium cation e zoxamide;
2)
Nell'allegato II la colonna relativa al glifosato è sostituita dal testo di cui all'allegato VI della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:70:oj#art-4