Art. 7 · Condizioni per l’accoglienza

Art. 7

Condizioni per l’accoglienza

In vigore dal 12 ott 2005
Condizioni per l’accoglienza 1.   Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva: a) deve esibire un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata del permesso di soggiorno; b) deve presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all’, paragrafo 2; c) all’occorrenza, deve presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall’istituto di ricerca conformemente all’, paragrafo 3; d) non deve essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica. Gli Stati membri verificano che tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) siano soddisfatte. 2.   Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza. 3.   Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per l’esecuzione della convenzione di accoglienza.
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