Art. 5 · Autorizzazione

Art. 5

Autorizzazione

In vigore dal 12 ott 2005
Autorizzazione 1.   Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo Stato membro interessato. 2.   L’autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca. L’autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione per un periodo più breve. 3.   Gli Stati membri possono richiedere all’istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell’istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza. 4.   Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l’istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell’ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell’. 5.   Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano periodicamente gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva. 6.   Uno Stato membro può, tra l’altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l’autorizzazione se l’istituto di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora l’autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l’istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l’autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, all’istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo. 7.   Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell’autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all’, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati.
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