Art. 4
Disposizioni più favorevoli
In vigore dal 12 ott 2005
Disposizioni più favorevoli
1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli di:
a)
accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra;
b)
accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:71:oj#art-4