Art. 4 · Disposizioni più favorevoli

Art. 4

Disposizioni più favorevoli

In vigore dal 12 ott 2005
Disposizioni più favorevoli 1.   La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli di: a) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall’altra; b) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi. 2.   La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.
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