Art. 3
Campo di applicazione
In vigore dal 12 ott 2005
Campo di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un progetto di ricerca.
2. La presente direttiva non si applica:
a)
ai cittadini di paesi terzi che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell’ambito di un regime di protezione temporanea;
b)
ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE al fine di svolgere attività di ricerca per il conseguimento di un dottorato;
c)
ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;
d)
ai ricercatori che un istituto di ricerca assegna a un altro istituto di ricerca in un altro Stato membro.
Storico versioni
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