Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 ott 2005
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) «cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’, paragrafo 1, del trattato; b) «ricerca»: lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e l’utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; c) «istituto di ricerca»: qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest’ultimo; d) «ricercatore»: un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo; e) «permesso di soggiorno»: qualsiasi autorizzazione destinata specificamente a «ricercatori» rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente sul territorio di tale Stato, conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.
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