Art. 19 · Zone di libero spostamento

Art. 19

Zone di libero spostamento

In vigore dal 12 ott 2005
Zone di libero spostamento La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dell’Irlanda a mantenere le intese relative alla zona di libero spostamento menzionate nel protocollo, allegato con il trattato di Amsterdam al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, sull’applicazione di alcuni aspetti dell’ del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all’Irlanda.
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