Art. 10
Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno
In vigore dal 12 ott 2005
Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno
1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva nel caso in cui sia stato ottenuto in maniera fraudolenta oppure se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l’ingresso e il soggiorno previste dagli o soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l’autorizzazione.
2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2005:71:oj#art-10