Art. 8
Rapporti annuali
In vigore dal 30 set 2005
Rapporti annuali
Gli Stati membri presentano alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo un rapporto annuale sulle notifiche degli effetti indesiderati e degli incidenti gravi ricevute dall’autorità competente mediante i modelli di cui alla parte D dell’allegato II e alla parte C dell’allegato III.
Storico versioni
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