Art. 7
Prescrizioni per il sangue e gli emocomponenti d’importazione
In vigore dal 30 set 2005
Prescrizioni per il sangue e gli emocomponenti d’importazione
1. Gli Stati membri garantiscono che, per il sangue e gli emocomponenti importati da paesi terzi, i centri ematologici abbiano approntato un sistema di rintracciabilità equivalente a quello di cui dal paragrafo 2 al paragrafo 5 dell’.
2. Gli Stati membri garantiscono che, per il sangue e gli emocomponenti importati da paesi terzi, i centri ematologici abbiano approntato un sistema di notifica equivalente a quello di cui agli .
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