Art. 3 · Procedura di verifica per la consegna di sangue o di emocomponenti

Art. 3

Procedura di verifica per la consegna di sangue o di emocomponenti

In vigore dal 30 set 2005
Procedura di verifica per la consegna di sangue o di emocomponenti Gli Stati membri garantiscono che, al momento di consegnare unità di sangue o di emocomponenti destinate a trasfusioni, il centro ematologico o la banca del sangue di un ospedale abbiano approntato una procedura per verificare che ogni unità consegnata sia stata trasfusa al ricevente previsto o, qualora non sia stata trasfusa, per verificare la sua successiva destinazione.
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