Art. 1
Definizioni
In vigore dal 30 set 2005
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a)
«rintracciabilità» la possibilità di ripercorrere il percorso di ciascuna unità di sangue o di emocomponente da esso derivato dal donatore alla sua destinazione finale, che si tratti di un ricevente, di un produttore di medicinali o della sua eliminazione, e viceversa;
b)
«centro notificante» il centro ematologico, la banca del sangue di un ospedale o le strutture in cui si effettua una trasfusione, che notifica effetti indesiderati gravi e/o incidenti gravi all’autorità competente;
c)
«ricevente» la persona che ha ricevuto una trasfusione di sangue o di emocomponenti;
d)
«consegna» la fornitura di sangue o di emocomponenti da parte di un centro ematologico o della banca del sangue di un ospedale per la sua trasfusione ad un ricevente;
e)
«imputabilità» la probabilità che un grave effetto indesiderato in un ricevente possa essere attribuito al sangue o all’emocomponente trasfuso o che un grave effetto indesiderato in un donatore possa essere attribuito al processo di donazione;
f)
«strutture» ospedali, cliniche, produttori e istituti di ricerca biomedica cui possono essere consegnati sangue o emocomponenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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