Art. 7 · Misure d’applicazione e modificazioni

Art. 7

Misure d’applicazione e modificazioni

In vigore dal 28 set 2005
Misure d’applicazione e modificazioni 1.   Le misure necessarie per l'applicazione dell’, paragrafo 10, e degli della presente direttiva sono adottate dalla Commissione assistita dal comitato istituito dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della medesima. 2.   Le modificazioni della presente direttiva, necessarie per adeguarla al progresso scientifico e tecnico, sono adottate dalla Commissione assistita dal comitato istituito dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della medesima.
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