Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 set 2005
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 maggio 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni ed una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva. Gli Stati membri applicano tali disposizioni dal 1o giugno 2006. Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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