Art. 1
In vigore dal 7 set 2005
Al punto 1, lettera a), dell’allegato XX della direttiva 2004/17/CE la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui all’articolo 68, paragrafo 2.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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