Art. 4 · Modificazione della direttiva 2001/25/CE

Art. 4

Modificazione della direttiva 2001/25/CE

In vigore dal 7 set 2005
Modificazione della direttiva 2001/25/CE La direttiva 2001/25/CE è così modificata: 1) l' è sostituito dal seguente: « Certificato Un certificato è qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima conformemente all' ed ai requisiti di cui all'allegato I.»; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 7 bis Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali 1.   Gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi ed altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle loro autorità competenti e fanno sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi. Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione STCW. 3.   Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell'autenticità dei certificati dei marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.»; 3) i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18 sono soppressi con effetto dal 20 ottobre 2007; 4) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 21 bis Controllo periodico dell'adempimento La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002 (*1), che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva. Articolo 21 ter Relazione sull'ottemperanza Entro il 20 ottobre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione elaborata in base alle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 21 bis. Nella relazione, la Commissione analizza lo stato di adempimento degli Stati membri alla presente direttiva e, qualora necessario, presenta proposte per misure supplementari. (*1)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 724/2004 (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 1).»;" 5) nell'allegato I, capo I, è inserito il seguente paragrafo: «1 bis.   Gli Stati membri assicurano che i marittimi siano in possesso delle adeguate competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4 del codice STCW, necessarie allo svolgimento delle loro specifiche mansioni sulle navi battenti bandiera di uno Stato membro ospitante.»
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