Art. 3 · Riconoscimento dei certificati

Art. 3

Riconoscimento dei certificati

In vigore dal 7 set 2005
Riconoscimento dei certificati 1.   Ciascuno Stato membro riconosce i certificati adeguati o altri certificati rilasciati da un altro Stato membro in conformità alla direttiva 2001/25/CE. 2.   Il riconoscimento dei certificati adeguati è limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed è corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento. 3.   Gli Stati membri assicurano il diritto di ricorso contro qualsiasi rifiuto di convalidare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità alla legislazione e alle procedure nazionali. 4.   Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, come indicato nell' della direttiva 2001/25/CE, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regolamento VII/1, della direttiva 2001/25/CE. 5.   Lo Stato membro ospitante garantisce che i marittimi che chiedono il riconoscimento di certificati per le mansioni a livello manageriale posseggano un'appropriata conoscenza della legislazione marittima dello Stato membro, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.
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