Art. 5
Orientamenti tecnici e specifiche tecniche
In vigore dal 7 set 2005
Orientamenti tecnici e specifiche tecniche
1. Per contribuire alla realizzazione dei RIS e provvedere alla loro interoperabilità secondo il disposto dell', paragrafo 2, la Commissione definisce, conformemente al paragrafo 2, gli orientamenti tecnici riguardanti la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi (orientamenti RIS) nonché le specifiche tecniche, in particolare per i seguenti aspetti:
a)
sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno);
b)
sistema elettronico di segnalazione navale;
c)
avvisi ai comandanti;
d)
sistemi di localizzazione e monitoraggio delle navi;
e)
compatibilità delle apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei RIS.
Tali orientamenti e specifiche si fondano sui principi tecnici stabiliti all'allegato II e tengono conto del lavoro svolto in questo settore dalle organizzazioni internazionali competenti.
2. Gli orientamenti tecnici e le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono definiti e, ove opportuno, modificati dalla Commissione conformemente alla procedura descritta all', paragrafo 3. Tale definizione è effettuata in conformità con il seguente calendario:
a)
orientamenti RIS: entro il 20 giugno 2006;
b)
specifiche tecniche relative al sistema ECDIS interno, al sistema elettronico di segnalazione navale e agli avvisi ai comandanti: entro il 20 ottobre 2006;
c)
specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi: entro il 20 dicembre 2006.
3. Gli orientamenti RIS e le specifiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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