Art. 5 · Orientamenti tecnici e specifiche tecniche

Art. 5

Orientamenti tecnici e specifiche tecniche

In vigore dal 7 set 2005
Orientamenti tecnici e specifiche tecniche 1.   Per contribuire alla realizzazione dei RIS e provvedere alla loro interoperabilità secondo il disposto dell', paragrafo 2, la Commissione definisce, conformemente al paragrafo 2, gli orientamenti tecnici riguardanti la programmazione, l'introduzione e l'uso operativo dei servizi (orientamenti RIS) nonché le specifiche tecniche, in particolare per i seguenti aspetti: a) sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna (ECDIS interno); b) sistema elettronico di segnalazione navale; c) avvisi ai comandanti; d) sistemi di localizzazione e monitoraggio delle navi; e) compatibilità delle apparecchiature necessarie per l'utilizzazione dei RIS. Tali orientamenti e specifiche si fondano sui principi tecnici stabiliti all'allegato II e tengono conto del lavoro svolto in questo settore dalle organizzazioni internazionali competenti. 2.   Gli orientamenti tecnici e le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono definiti e, ove opportuno, modificati dalla Commissione conformemente alla procedura descritta all', paragrafo 3. Tale definizione è effettuata in conformità con il seguente calendario: a) orientamenti RIS: entro il 20 giugno 2006; b) specifiche tecniche relative al sistema ECDIS interno, al sistema elettronico di segnalazione navale e agli avvisi ai comandanti: entro il 20 ottobre 2006; c) specifiche tecniche relative ai sistemi di localizzazione e di monitoraggio delle navi: entro il 20 dicembre 2006. 3.   Gli orientamenti RIS e le specifiche sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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