Art. 11 · Procedura di comitato

Art. 11

Procedura di comitato

In vigore dal 7 set 2005
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell' della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (9). 2.   Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell' della stessa. 3.   Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell' della stessa. 4.   Il periodo di cui all', paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi. 5.   La Commissione consulta regolarmente rappresentanti del settore.
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