Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 7 set 2005
Oggetto 1.   La presente direttiva stabilisce le norme per l'introduzione e l'uso, nella Comunità, di servizi d'informazione fluviale (RIS) armonizzati a sostegno del trasporto per vie navigabili interne, allo scopo di accrescerne la sicurezza, la protezione, l'efficacia e la compatibilità ambientale e di facilitare l'interfacciamento con altri modi di trasporto. 2.   La presente direttiva stabilisce un quadro di norme per l'introduzione e l'ulteriore sviluppo delle esigenze, delle specifiche e delle condizioni tecniche necessarie per garantire RIS armonizzati, interoperabili e aperti sulle vie navigabili interne della Comunità. La Commissione, assistita dal comitato di cui all', introduce e sviluppa le esigenze, le specifiche e le condizioni tecniche in questione. In tale contesto, la Commissione tiene debitamente conto delle misure elaborate dalle organizzazioni internazionali competenti, come l'AIPCN, la CCNR e l'UNECE. È garantita la continuità con i servizi di gestione del traffico degli altri modi di trasporto, in particolare i servizi di gestione del traffico e i sistemi d'informazione marittimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:44:oj#art-1